Con gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio è stato introdotto il Superbonus, maxi agevolazione fiscale che, associata alla cessione del credito e allo sconto in fattura,
permette di riqualificare energeticamente e ridurre il rischio sismico degli edifici. Decreti attuativi, guide, FAQ e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, del MiSE,
del MEF e dell’ENEA integrano il quadro legislativo. È possibile usufruire del Superbonus con proroga secondo la nuova Legge di Bilancio e il DL Aiuti Quater fino al 2025
con modalità di scadenze, aliquote e casistiche differenti.
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale pensata per riqualificare i condomini e le singole abitazioni che permette di detrarre l’importo dei lavori in 5 anni (e in 4 anni per le spese sostenute nel 2022). Come spesso avviene, se associato alla cessione del credito e allo sconto in fattura, è possibile recuperare subito il proprio credito.
Con gli ultimi aggiornamenti (Decreto Aiuti Quater - DL 176 del 16/11/2022, Legge di Bilancio 2023 - Legge 197/2022, DL 11/2023 e L 38/2023) le scadenze e le aliquote Superbonus sono:
In tema di detrazioni è entrato inoltre in vigore il 12 novembre 2021 il DL 157/2021 Anti Frodi Bonus Edilizi (da adottare per tutte le detrazioni oltre che al Superbonus).
Per capire se è veramente possibile applicare il Superbonus è fondamentale che ci sia da parte di un tecnico uno studio di fattibilità per verificare tutti gli aspetti di natura tecnico-economica per l’accesso al Superbonus.
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L'articolo è suddiviso nei seguenti argomenti:
L'incentivo è previsto per i seguenti soggetti:
Per le persone fisiche, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Rientrano quindi:
Le persone fisiche possono usufruire del Superbonus per un massimo di due unità immobiliari (al più degli interventi sulle parti comuni o per l’applicazione del SismaBonus).
Sono escluse dal Superbonus le categorie catastali:
La limitazione dell'immobile ad uso residenziale, come specificato a più riprese dall'Agenzia delle Entrate (Risposta n.249/2021 e Risposta n.250/2021), non è prevista per immobili di proprietà di una ONLUS.
Sono inclusi gli edifici con unico proprietario o interamente in comproprietà fra più soggetti nel caso di edifici da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e se non assimilabile ad un edificio unifamiliare o unità immobiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi.
Così come indicato nella guida dell’Agenzia delle Entrate e secondo quanto riportato nella Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nell’ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Tali soggetti restano invece esclusi dal Superbonus nel caso di interventi su parti private.
Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, anche se parte di un edificio plurifamiliare, se dotato di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra i seguenti: impianto per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Può ritenersi con accesso autonomo dall’esterno se dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà non esclusiva (comma 1-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio (L. 77/2020)).
Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari possono far parte anche di un condominio nel caso sia verificata la contestuale sussistenza del requisito dell'indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno.
In questo caso per il calcolo del 25% della superficie disperdente lorda per l'intervento trainante si considera il 25% non dell’intero edificio ma della singola unità immobiliare. Sempre in questo caso il rispetto del salto delle due classi con l’APE convenzionale è riferito alla singola unità immobiliare.
Secondo la circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi, piani o porzioni di piano, in proprietà esclusiva.
Per i lavori Superbonus realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi infatti per usufruire del Bonus può essere utilizzato il codice fiscale di un condomino preso a riferimento e che ha effettuato i connessi adempimenti.
Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Secondo il comma 9-bis dell’Art.119 del DL Rilancio: “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Per assicurarsi il Superbonus è necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi rispettando i relativi limiti massimali di spesa per ciascuna unità immobiliare:
Nel caso di condomini, il limite di spesa ad unità immobiliare si applica per le prime 8 unita’ immobiliari sempre con gli stessi limiti di spesa. Si applica invece il limite minore solo alle successive 8 unita’. Si riporta un esempio presente nella circolare 24/2020 dell’AdE per l’isolamento dell’involucro:
“Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).”
Nel caso di coibentazione, per usufruire del Superbonus, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare dei parametri detti CAM (Criteri Ambientali Minimi). Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Con la Legge di Bilancio 2021 rientra nel Superbonus anche la coibentazione del tetto nei casi in cui delimiti un volume non riscaldato.
Nel Superbonus sono inclusi inoltre gli interventi per la riduzione del rischio sismico per gli edifici in zona sismica 1, 2 e 3. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L'aliquota del Superbonus viene applicata anche a tutti gli interventi tradizionali EcoBonus (50-65%), quando vengono effettuati contestualmente ad almeno un intervento trainante. I limiti di spesa in questo caso sono quelli già presenti per l’Ecobonus.
Gli interventi trainati sono:
Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. In particolare le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi EcoBonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti DL Rilancio, fermo restando il miglioramento delle due classi energetiche.
I limiti di spesa per gli interventi trainati sono calcolati come detrazione ammissibile, quindi per convertirla in spesa ammissibile è necessario prendere i limiti indicati per l’Ecobonus e dividere tali importi per 1,1 nel caso di aliquota del 110% o per 0,9 nel caso di aliquota del 90%.
Anche gli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica sono incentivati con l'aliquota Superbonus in qualità di interventi trainati (quindi in abbinamento con almeno un intervento trainante). Tale agevolazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia elettrica non autoconsumata.
Il limite massimo di spesa in questo caso è pari a 48000 € e comunque non oltre 2400 €/kWp per i pannelli fotovoltaici (ridotto a 1600 €/kWp in caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e non oltre a 1000 €/kWh di capacità per le batterie di accumulo.
Con la Risoluzione N. 60/E del 28/09/2020 dell’Agenzia delle Entrate il limite di 48000 € che prima comprendeva sia il fotovoltaico che le batterie di accumulo, è stato raddoppiato portando il limite a 48000 € per il fotovoltaico + 48000 € per le batterie di accumulo associate.In qualità di intervento trainato, rientra nel Superbonus anche l'installazione delle colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli.
Con la Legge di Bilancio 2021 è possibile installare l'impianto fotovoltaico anche su strutture pertinenziali.
Con la Legge di Bilancio 2023, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale la detrazione per l'installazione di impianti fotovoltaici (in qualità di intervento trainato) passa al 110% se realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, se questi ultimi sono situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).
Per ulteriori informazioni relative ai possibili interventi trainanti e trainati di riqualificazione energetica sul proprio immobile e/o condominio, clicca quì.
Attenzione, per il Superbonus è necessario comunque prendere in considerazione tutti gli adempimenti già esistenti per l’EcoBonus per i vari interventi trainati e trainanti, seguendo in aggiunta le prescrizioni dei vari Vademecum dell’ENEA.
Per avere maggiori informazioni anche sugli adempimenti delle detrazioni tradizionali (come l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione), trovate quì il link di approfondimento.
Con una FAQ dell’ENEA è stato chiarito che in alcuni casi può essere inclusa la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) tra gli interventi Superbonus. Tale possibilità deve essere verificata da un tecnico.
L’ENEA infatti specifica che, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, la VMC può essere considerata come sistema per ridurre la formazione di muffa e di condense interstiziali, e può essere ammessa al Superbonus, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
In questo caso è necessaria una relazione di un tecnico che attesti che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici. Tale relazione deve essere allegata e essere parte integrante dell’asseverazione Superbonus e dovrà dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici.
Il Superbonus è ammissibile anche nel caso in cui la VMC sia associata ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto ad aria strettamente integrato con la stessa VMC. In questo caso si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per l’impianto. Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato.
In entrambi i casi, essendo necessario garantire un risparmio energetico, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
L’Agenzia delle Entrate, a più riprese con la risposta 175/2020 e la circolare 13/E del 31 maggio 2019, ha chiarito che nel caso di interventi su parti comuni le pertinenze possono essere considerate per il calcolo dei massimali di spesa. In particolare, come riportato nelle FAQ del MEF, sono ricomprese tra le pertinenze le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate a servizio della casa di abitazione.
In riferimento alle pertinenze in condominio, il proprietario anche di un singolo box (e quindi senza relativa abitazione di proprietà), nel caso in cui contribuisca alle spese, può usufruire del Superbonus per i lavori sulle parti comuni (Circolare AdE 24/E/2020 e FAQ MEF 24 novembre 2020).
Per ottenere il Superbonus, l'applicazione degli interventi trainati e trainanti devono concorrere a migliorare la prestazione energetica dell'edificio di almeno due classi energetiche. Tale miglioramento deve essere dimostrato mediante il cosiddetto APE convenzionale.
L’APE convenzionale, ante e post intervento, è un attestato che viene utilizzato per il solo scopo di asseverare il salto delle due classi energetiche e non deve essere registrato presso la Regione. Nel caso di condominio corrisponde all’APE dell’intero edificio (ovvero calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio). Nel caso di unità immobiliari, anche in edificio plurifamiliare, che rientrano nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo, l’art.119 del DL Rilancio riporta che il salto delle due classi deve essere valutato per il singolo appartamento. È il caso ad esempio delle villette a schiera.
Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per la redazione degli APE convenzionali per il Superbonus non è necessaria “l’indipendenza” da parte del professionista (l’APE convenzionale può essere redatto, ad esempio, anche dallo stesso progettista o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato).
Il tecnico professionista incaricato o il direttore dei lavori dovrà caricare in fase di asseverazione ENEA (a SAL e a fine lavori) gli APE convenzionali ANTE e POST per attestare il salto di almeno due classi energetiche.
L’APE convenzionale non sostituisce quindi gli APE standard di ogni singolo appartamento da presentare alla Regione. Seguendo quanto richiesto dall'ENEA per l'Ecobonus e di riflesso per il Superbonus, solo per determinati interventi (come per esempio per l'isolamento termico), rimane obbligatorio dopo la fine lavori presentare l'APE standard alla Regione.
Qui trovate il link del Vademecum ENEA per l'APE convenzionale.
Il MiSE ha pubblicato due decreti attuativi con riportate indicazioni sulle asseverazioni, sui massimali di spesa e sui requisiti tecnici minimi per usufruire del Superbonus.
Nel Decreto Requisiti Tecnici sono riportati i requisiti da rispettare per accedere alle detrazioni fiscali, sia Superbonus che Ecobonus (Allegato A) e indicazioni tecniche per ogni singolo intervento (Allegato E, F, G, H).
L’asseverazione Superbonus attesta il rispetto dei Requisiti Tecnici e la congruità delle spese e a questa deve essere sempre allegato il Computo Metrico.
Trovate qui il link con il Decreto Asseverazioni e la modulistica di riferimento, mentre qui il link del Decreto Requisiti Tecnici Minimi.
È inoltre online il Portale ENEA per effettuare la presentazione dell’Asseverazione per il Superbonus: detrazionifiscali.enea.it mentre qui la nota di chiarimento ENEA per l'asseverazione.
Tale presentazione deve essere effettuata entro i 90 giorni dalla data di fine lavori.
La Relazione Energetica (ex legge 10), per verificare il rispetto dei Requisiti Minimi 2015, secondo quanto indicato da ENEA nella nota di chiarimento Documenti SuperEcobonus, è sempre necessaria per l’ottenimento del Superbonus.
La Relazione Energetica è quindi quel documento, redatto in fase progettuale, che permetterà poi l’avvio degli interventi di efficientamento.
Già in fase di studio di fattibilità, oltre a valutare il miglioramento delle due classi energetiche e il rispetto di tutti i requisiti in tema di risparmio energetico, è altrettanto importante far redigere dal tecnico un Computo Metrico Preliminare Superbonus per verificare se effettivamente le lavorazioni ipotizzate rientrano in tutto o in parte nei massimali di spesa Superbonus e senza superare i costi da prezzario.
Il MiSE impone infatti che i costi degli interventi compiuti non devono superare i costi unitari riportati nei prezzari predisposti dalle regioni o in alternativa dalla DEI – Tipografia del Genio Civile. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI). Nel caso di voci di capitolato non presenti da prezzario, il tecnico dovrà effettuare un’analisi prezzi di tipo analitico per le voci mancanti.
È fondamentale ricordare che, come specifica anche una nota di chiarimento ENEA, i prezzi contenuti da prezzario non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare durante i lavori sempre questi prezzi. Pertanto, redatto il computo durante i lavori, occorre verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a riferimento.
Inoltre, come sempre specificato nella nota di chiarimento dell’ENEA, poiché il DL Rilancio richiede la giustificazione dei costi del computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, non è necessario inserire nel computo metrico l’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119) e l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119).
Per tali costi infatti lo stesso portale SuperEcobonus ENEA effettuerà la verifica dei massimali di spesa ammissibili per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.
Al seguito della verifica con il computo preliminare il tecnico, durante la fase di esecuzione dei lavori, dovrà quindi verificare il computo metrico e le relative spese aggiornando le voci rispetto a quanto effettivamente eseguito e, in fase di SAL e di fine lavori, asseverare il rispetto dei massimali da prezzario allegando il Computo Metrico dei lavori (e non il Computo con riportati i massimali da prezzario).
In generale quindi le spese Superbonus devono rientrare nei seguenti limiti:
Il costo dei lavori per ogni categoria di intervento deve essere inoltre verificato rispetto all'Allegato A (Decreto MiTE n. 75 del 14 febbraio 2022) che riporta costi unitari (ad esempio €/mq o €/kW). Tali costi sono da considerarsi come sola fornitura escludendo IVA, la mano d'opera, gli oneri della sicurezza e le prestazioni professionali.
I massimali devono essere congiuntamente verificati e le spese che superano anche uno dei limiti non rientrano pertanto nel Superbonus per la quota eccedente.
Con il decreto semplificazioni tutti gli interventi Superbonus (ad esclusione della demolizione e ricostruzione) sono intesi come manutenzione straordinaria e sono realizzabili con la CILA Superbonus. Con l’obiettivo di velocizzare la manovra Superbonus non è più richiesta l’asseverazione dello stato legittimo a livello urbanistico ma sarà necessario unicamente attestare il titolo abilitativo che ne ha prevista la costruzione o il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che la costruzione è stata completata ante ’67.
In questo contesto il Superbonus può decadere (comma 13-ter) esclusivamente nei seguenti casi:
Come cita lo stesso articolo 13-quarter, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. La presentazione della CILA Superbonus quindi non va a risolvere eventuali difformità o abusi presenti e dovrà rappresentare lo stato di fatto (pena la decadenza di cui al punto b), ma allo stesso tempo in questi casi non viene pregiudicato il Superbonus.
Nel caso di opere classificate come edilizia libera, nella CILA Superbonus è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera inoltre, queste sono comunicate alla fine dei lavori come integrazione della CILA Superbonus già presentata. (art. 13-quinquies)
Di seguito trovate il link per poter scaricare la CILA Superbonus approvata in via definitiva il 4 agosto 2021:
Di seguito inoltre un interessante approfondimento dell'ANCI sul tema: Quaderno CILA Superbonus.
La cessione del credito è una procedura fiscale che permette di cedere il credito derivante dalle detrazioni, introdotta inizialmente per agevolare le persone incapienti che non avrebbero potuto beneficiare degli sgravi fiscali.
L'Art.128-ter del DL Rilancio inerente la "Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile" riguarda tutti i soggetti che sostengono spese per:
Invece di utilizzare direttamente il credito d'imposta il beneficiario può optare in alternativa per:
Per la cessione del credito o sconto in fattura, per le spese deve esserci il cosiddetto “visto di conformità” redatto da professionisti abilitati secondo il Dlgs 241/1997 come i Caf. Sono comprese all’interno del Superbonus anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni di tipo tecnico.
Con il decreto Aiuti Quater inoltre, in deroga all'art. 121, i crediti d'imposta che derivano dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo.
È attivo dal 15 ottobre 2020 il portale dell’Agenzia delle entrate per effettuare la domanda per la Cessione del Credito. Trovate indicazioni per accedere al portale su questo sito: Piattaforma web accettazione/cessione crediti
Con la pubblicazione del DL 157/2021 Anti-Frodi è stato inoltre aggiornato il modello dell'Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito.
Con il DL 11/2023, in gazzetta dal 16 febbraio 2023, dalla data di entrata in vigore del decreto (17 febbraio 2023) non è più possibile l'opzione di cessione del credito e sconto in fattura se non nei seguenti casi:
Con il DL 11/2023 inoltre non è più concessa la cessione del credito alle pubbliche amministrazioni
E' in vigore dal 12 novembre 2021 il D.L. 157/2021 Anti-Frodi che aggiunge l'art. 122-bis al DL 24/2020 e dà ulteriori indicazioni al fine di contrastare le frodi in materia di detrazioni fiscali.
L'Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione della cessione del credito può sospendere fino a 30 giorni gli effetti della cessione stessa al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti.
Il DL 157 prevede inoltre la presenza del visto di conformità anche per tutti i bonus edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020) come ad esempio il Bonus Casa o il Bonus Facciate. Un tecnico abilitato dovrà quindi asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis del DL 34/2020.
Con il DL 11/2023 viene specificato che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari è esclusa se in possesso dei seguenti documenti:
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per il risparmio energetico.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
Il comma 1-bis dell’articolo 121 dispone che la scelta in favore dello sconto o della trasformazione in credito d’imposta da cedere può essere effettuata a ciascun SAL, a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Pertanto, mentre con la normale detrazione il contribuente inizia a sfruttare il bonus solo al momento di presentare la dichiarazione successiva al periodo d’imposta in cui avvengono i pagamenti, ricorrendo ai Sal lo sconto in fattura e la cessione del credito permettono di monetizzare subito l’importo.
Il Superbonus si applica anche alle Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.
In questi casi il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.
Trovate il Vademecum dell'ENEA per le comunità energetiche al seguente link.
Il Superbonus spetta, in qualità di interventi trainati, anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono comprese le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 per l’installazione di ascensori, montacarichi o strumenti in generale adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.
Con la legge di bilancio 2021 è diventato obbligatorio esporre presso il cantiere in luogo visibile il cartello dei lavori che faccia riferimento al Superbonus, e in particolare con riportata la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Per avere maggiori informazioni, richiedere lo studio di prefattibilità Superbonus e per migliorare le prestazioni del tuo appartamento o condominio, chiamaci o invia un form dalla nostra pagina contatti.
di Marco Lauria del 19/10/2020 ultimo aggiornamento del 20/04/2023
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