Il 26 Giugno 2015 sono stati pubblicati 3 nuovi decreti attuativi della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE
Quest'ultimo decreto (n° 3) definisce le nuove linee guida nazionali alla certificazione energetica degli edifici per la redazione del NUOVO APE in vigore dal 1 Ottobre 2015. Tra le principali novità
Le novità sono molte e complesse: le linee guida in vigore dal 1 Ottobre 2015 hanno l'obiettivo di risolvere i problemi emersi nei primi anni di vita della certificazione energetica che è stata introdotta in italia, con diversi step, a partire dal 2009. Di seguito individuiamo quelle più evidenti.
La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile. Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, come era prima del 1 Ottobre 2015, ma anche di altri servizi come la climatizzazione estiva, la ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose (gli ultimi due fabbisogni non sono previsti negli edifici con destinazione residenziale).
Rispetto al passato si ritiene fondamentale
Approfondimento: i servizi energetici e le loro prestazioni
In caso di edifici senza impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria si utilizza un rendimento del sistema di utilizzazione fisso ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto e non più una generazione di tipo elettrico.
Le nuove linee guida specificano meglio la finalità dell'Attestato:
Tutti gli immobili, anche quelli non residenziali, vengono classificati secondo i kWh/mq anno, a differenza del passato dove gli immobili non residenziali avevano come unità di misura dell'indice di prestazione i KWh/mc anno
Le novità riguardano anche le indicazioni da inserire all'interno degli annunci immobiliari perchè si dovrà utilizzare una targhetta precompilata da inserire direttamente all'interno dell'annuncio. Di questo aggiornamento dovranno tenere conto le agenzie immobiliari, i mediatori e i privati che devono vendere o affittare un immobile
All'interno dell'APE, oltre alla classe energetica, è stato inserito un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a conoscere la qualità della muratura dell’edificio
Il fine è quello di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, poiché nella grande maggioranza degli edifici esistenti le criticità si presentano soprattutto sulla base dell’involucro edilizio
Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità
Nelle nuove linee guida si specificano le procedure di calcolo e in particolare quali dati in ingresso reperire per redigere l'APE. Si definiscono 2 procedure:
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo dei parametri e degli indici di prestazione energetica, sono state mantenute metodologie semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni
Una importante novità riguarda l'obbligo, indicato espressamente dalla norma, di effettuare almeno un sopralluogo nell'immobile da certificare.
Il soggetto che redige gli APE (certificatore energetico) viene abilitato secondo le disposizioni del Regolamento 75/2013
Una delle più grandi novità del nuovo APE entrato in vigore nel 2015 ricade nel metodo per determinare la classificazione. Le precedenti linee guida definivano la scala da A a G secondo i Gradi Giorno (GG) del comune dove si trovava l'immobile e secondo il rapporto S/V (superficie disperdente/volume riscaldato).
Dal 1 Ottobre 2015 invece la classificazione dipende da un "edificio di riferimento"
L'edificio di riferimento è un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia d’impianto, avente però caratteristiche termiche ed energetiche predeterminate
In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con il quale confrontarsi. Un grande vantaggio nell’utilizzo dell’edificio di riferimento è che i limiti vengono modellati sull’edifico oggetto dell’intervento
L'uso dell'edificio di riferimento è già presente in altre procedure come nel caso della normativa americana ASHRAE e nella procedura LEED
Il nuovo decreto introduce la definizione degli edifici ad energia quasi zero, già introdotti con la Direttiva Europea 2010/31/UE recepita in Italia con il decreto legge n.63/2013, che sta ad indicare tutti quegli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti con fabbisogno energetico quasi nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili, prodotte all’interno del confine energetico dell’edificio
La norma inoltre stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero
Approfondimento: leggi cosa sono gli NZEB e guarda un nostro edificio realizzato NZEB a Roma
Una vera novità del decreto è la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale: il SIAPE, che comprende la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici
Il SIAPE dovrà essere istituito dall’Enea entro la fine del 2015, ed essere incrementato entro marzo di ogni anno da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli attestati dell’ultimo anno trascorso
Regioni e Province autonome sono inoltre chiamate a definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% all’anno degli APE depositati territorialmente. I controlli dovranno essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e saranno basati anche su sopralluoghi tecnici negli edifici che hanno ottenuto la certificazione.
Tra gli obiettivi del SIAPE e della gestione online controllata dall'ENEA c'è anche quello di verificare i costi dell'APE evitando così le storture derivanti da certificazioni online e a basso costo che si sono verificate in questi anni
di Andrea Denza - Profilo Linkedin - 26/08/2015